La CEDU ha riconosciuto legittima la decisione di vietare il nastro di San Giorgio in Ucraina

In Ucraina, il divieto di trasporto pubblico è riconosciuto come legale dalla Corte europea dei diritti dell'uomo “St. George Ribbon”.

Pertanto, la corte si è pronunciata nel caso Borzykh v. Ucraina nel 2017 in merito al diritto dello Stato di perseguire l'uso di questo simbolo.

Nastro di divieto Georgievskaya

Il caso riguardava la decisione dell’Ucraina di vietare al pubblico di indossare il nastro di San Giorgio nel nostro Paese, entrata in vigore nel 2016. Pertanto, l'ex militare Yuri Borzykh ha presentato una denuncia alla Corte europea dei diritti dell'uomo il 17 novembre 2017, perché voleva indossare il nastro di San Giorgio il 9 maggio, Giorno della Vittoria.

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In in particolare, ha lamentato il divieto di indossare il nastro di San Giorgio nei luoghi pubblici e il fatto che esso sia discriminatorio.

— La corte ha notato il cambiamento di significato del nastro di San Giorgio nel contesto del conflitto armato con la Russia e, in particolare, ha concluso che, sebbene il divieto ucraino limiti la libertà di espressione, ciò rientra nella discrezionalità dello Stato, afferma la decisione della CEDU.< /p>

Valutando la richiesta di Borzykh, la Corte ha tenuto conto del contesto in cui ha avuto luogo il divieto del nastro di San Giorgio e, nonostante il fatto che la situazione fosse una manifestazione di interferenza con il diritto alla libertà di espressione delle opinioni di Borzykh, ha riconosciuto la decisione delle autorità ucraine come legale.

& #8212; La Corte non vede alcun motivo per mettere in dubbio gli sforzi del governo ucraino per risolvere i problemi causati dal conflitto armato. La corte ha osservato che il divieto del nastro di San Giorgio non era un divieto assoluto e che c'erano alcune eccezioni, incluso il suo uso legittimo come premio statale originale o premio militare assegnato prima del 1991, ha osservato la Corte EDU.

Secondo la decisione della Corte, lo Stato non ha oltrepassato i limiti della sua autorità (“margine di apprezzamento”), quindi quella parte della denuncia è stata respinta in quanto chiaramente irragionevole.

Inoltre, il querelante non è riuscito a dimostrare che il divieto gli abbia causato angoscia o ansia o che abbia avuto comunque un impatto significativo su di lui.

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