Proposta di legge n. 10449 sulla mobilitazione: i detenuti potranno mobilitarsi

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Progetto di legge n. 10449 sulla mobilitazione: i detenuti potranno mobilitarsi

Il governo dell'Ucraina, nel suo progetto di legge aggiornato sulla mobilitazione, propone alla Verkhovna Rada di consentire ai detenuti di arruolarsi nell'esercito a volontà.

Tuttavia, come risulta dal disegno di legge n. 10449, questo si applicherà solo ad alcune categorie di persone che sono state condannate.

Il documento propone di consentire alle persone che sono state condannate ma sono state liberate dalla pena con libertà vigilata di essere mobilitate per il servizio militare a volontà. Stiamo cioè parlando della categoria di persone a cui è stata comminata la sospensione condizionale della pena.

Ora guardo

Allo stesso tempo, il documento propone di non coinvolgere nella mobilitazione le persone condannate per aver commesso crimini contro i fondamenti della sicurezza nazionale dell'Ucraina, nonché i crimini previsti dagli articoli 402-406, 408-411, 426-433 , 437-442 del Codice Penale dell'Ucraina.< /p>

Stiamo parlando dei seguenti articoli:

  • 402 — disobbedienza;
  • 403 — mancata esecuzione di un ordine;
  • 404 — resistere al capo o costringerlo a violare i doveri d'ufficio;
  • 405 — minaccia o violenza contro il capo;
  • 406 — violazione delle norme statutarie sui rapporti tra militari in assenza di rapporto di subordinazione;
  • 408— diserzione;
  • 409 — evasione dal servizio militare mediante automutilazione o altri mezzi;
  • 410 — furto, appropriazione, estorsione di armi, munizioni, esplosivi o altre sostanze militari, veicoli da parte di personale militare;
  • 411 — distruzione o danneggiamento intenzionale di proprietà militari;
  • 426 — inazione delle autorità militari;
  • 426-1 — abuso di potere o di autorità ufficiale da parte di un ufficiale militare;
  • 427— arrendersi o lasciare i mezzi di guerra al nemico;
  • 428 — abbandono di una nave da guerra morente;
  • 429 — abbandono non autorizzato del campo di battaglia o rifiuto di usare armi;
  • 430 — resa volontaria;
  • 431 — azioni criminali di un soldato in prigionia;
  • 432 — saccheggi;
  • 433 — violenza contro la popolazione nell'area delle operazioni militari;
  • 437 — pianificare, preparare, scatenare e condurre una guerra di aggressione;
  • 438 — violazione delle leggi e degli usi della guerra;
  • 439 — uso di armi di distruzione di massa;
  • 440 — sviluppo, produzione, acquisizione, stoccaggio, vendita, trasporto di armi di distruzione di massa;
  • 441 — ecocidio;
  • 442 — genocidio.

Nota che oggi i condannati non possono mobilitarsi nell'esercito, né su convocazione né volontariamente.

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